L’occasione di esprimere alcune riflessioni sulla tanto dibattuta Sindrome da Alienazione Parentale ci è offerta dalla recente sentenza dello scorso marzo in cui la Cassazione “boccia” la PAS, accogliendo “in toto” il ricorso presentato da Laura Massaro. Leggiamo anche che la battaglia processuale è stata condotta con la presenza dell’Associazione “Differenza Donna”. A tal proposito ci sarebbe molto da riflettere circa il contributo “lobbistico” che l’Associazione ha offerto a favore di questa sentenza! Il rischio è quello di essere tacciati di anti femminismo ma non è così! Piuttosto crediamo che ancora, purtroppo, si sia rimasti invischiati nell’annoso conflitto che continua a porre donne contro uomini e viceversa e nel caso specifico senza considerare le vere esigenze dei minori. Altresì riteniamo che questa vicenda giudiziaria, non avendo offerto un contributo realmente utile (e non ci si riferisce alla sentenza ma alla risoluta decisione che ne è scaturita in relazione alla PAS), sia destinata ad allontanare ancor più dalla comprensione di una tale drammatica e complessa problematica. Nell’ordinanza depositata, la Cassazione ribadisce che “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.Differenza Donna nasce a Roma il 6 marzo 1989 con l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere. Fin dall’inizio l’Associazione ha avuto chiaro che la discriminazione, l’emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne sono un fenomeno sociale diffuso, grave, complesso, che solo competenze specifiche possono combattere con efficacia.Nel corso di questi ultimi anni Differenza Donna ha portato avanti il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere grazie al sostegno di Enti e Organismi Pubblici, sia locali che nazionali (Regione Lazio, Regione Campania, Comune di Roma, Comune di Tivoli, ASL, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché di quello dell’Unione Europea. Dunque assolutamente meritoria l’azione svolta da questa Associazione che però a mio avviso in questo caso ha abbracciato una causa che, a seguito degli esiti processuali, la renderebbero meramente ideologica.E la sentenza della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9691/ 2022 lo dimostra, bandendo l’alienazione parentale, sostenendone un costrutto ascientifico. E i movimenti femministi oggi plaudono alla sentenza della Cassazione in merito alla vicenda giudiziaria di Laura Massaro. Si legge da una nota dell’Associazione:” … oggi Laura rappresenta tutte le donne per un NO definitivo a violenza istituzionale agita contro le donne bambini e bambine in materia PAS, prelievi forzati e altre forme di violazioni dei diritti umani. Quando la storia è segnata da progressi come oggi vince una, vinciamo tutte noi”.Senza entrare nel merito della questione processuale, sembrerebbe che l’Associazione “Differenza Donna” abbia fatto concretamente la “differenza” nella scarsa congruità di ritenere, contestualmente alla sentenza, la PAS senza alcuna rilevanza scientifica e bandendola dalle Aule di Tribunale! Nel corso di questi anni la PAS è stata ed è osteggiata in particolare anche dai movimenti femministi che la ritengono come lesiva nelle capacità di accudimento delle madri divorziate. Dunque considerato strumento contro le donne. In realtà andrebbe riconosciuto quale strumento da indagare sempre nei casi in cui si determinano atteggiamenti a danno dei minori e tali da configurarsi come modalità di forte discredito, se non spesso diffamatorie, agite da uno dei due genitori nei confronti dell’altro.Una prima riflessione è relativa all’evidenza che dimostra come l’autorità giudiziaria si sia in questo caso sostituita alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici. Sembrerebbe infatti che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale sia stato posto in modo incongruo. Sarebbe fondamentale verificare caso per caso le condizioni che determinano un reale discredito di uno dei due genitori a danno dell’altro e in tal senso è del tutto irragionevole ritenere la PAS destituita di ogni fondamento scientifico.La nozione di Alienazione Parentale è riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2007) che ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che possano minacciarne la regolare crescita. Inoltre la stessa Società riteneva opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco che destò la sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). Nella sentenza al punto 6 delle conclusioni si afferma inoltre: “Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare. Infine, sempre in relazione alla recente suddetta sentenza, molti giuristi hanno ritenuto di evidenziare il fatto che la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai criteri enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha dettato i criteri per stabilire i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti. I primi passaggi argomentativi della sentenza Cozzini sono del tutto condivisibili: l’accertamento della validità della prova scientifica non compete al giudice di legittimità, che si limita a valutare la razionalità delle valutazioni del giudice di merito, al quale non è precluso nel caso di teorie scientifiche contrapposte, di optare per una di esse (Carlo Brusco: Questione giustizia). Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS (negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dai Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie).La comunità scientifica è concorde nel ritenere che l’alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. Tale nozione compare già nel DSM IV nell’Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore-Figlio. Il significato è inoltre ripreso anche nel DSM V all’interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo.Secondo molti professori e neuro psichiatri forensi, il DSM-5 contiene una descrizione del problema relazionale in passato definito come “sindrome di alienazione parentale” o semplicemente “alienazione parentale”. Non corretto pertanto sostenere che l’alienazione parentale è stata esclusa dal DSM-5, come sentenziano alcuni consulenti di parte.E la traduzione italiana ha reso ancora più evidente questa corrispondenza tra alcune descrizioni diagnostiche del DSM5 e la PAS. Infatti la descrizione del “problema relazionale genitore-figlio” include la seguente spiegazione esemplificativa:Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione; (sembrerebbe evidente dunque che la frase “sentimenti non giustificati di alienazione” corrisponda al nocciolo essenziale della definizione che dell’alienazione parentale danno tutti gli autori che l’hanno descritta).Ma ci sono altri punti del DSM-5 che descrivono la PAS anche se non in modo diretto:
- Child psychological abuse, “non-accidental verbal or symbolic acts by a child’s parent or care-giver that result, or have reasonable potential to result, in significant psychological harm to the child.” -Abusi psicologici sui minori, “atti verbali o simbolici non accidentali da parte del genitore o di chi si prende cura di un bambino che provocano, o hanno un ragionevole potenziale di provocare, un danno psicologico significativo per il bambino”.
- Child affected by parental relationship distress, ”when the focus of clinical attention is the negative effects of parental relationship discord (e.g., high levels of conflict, distress, or disparagement) on a child in the family, including effects on the child’s mental or other physical disorders.” -Bambino affetto da disagio nella relazione genitoriale, “quando l’attenzione clinica è al centro degli effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale (per esempio, alti livelli di conflitto, angoscia o denigrazione) su un bambino in famiglia, compresi gli effetti sulla sfera mentale o di altro tipo del bambino disturbi fisici”.
- Factitious disorder imposed on another ”falsification of physical or psychological signs or symptoms, or induction of injury or disease, in another, associated with identified deception.” -Disturbo fittizio imposto a un altro “falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici, o induzione di lesioni o malattie, in un altro, associato a un inganno identificato”.
- Delusional symptoms in partner of individual with delusional disorder, ”In the context of a relationship, the delusional material from the dominant partner provides content for delusional belief by the individual who may not otherwise entirely meet criteria for delusional disorder.”-Sintomi deliranti nel partner dell’individuo con disturbo delirante, “Nel contesto di una relazione, il materiale delirante del partner dominante fornisce contenuto per la convinzione delirante dell’individuo che altrimenti potrebbe non soddisfare completamente i criteri per il disturbo delirante”.Sono numerosissime le vicende processuali che accompagnano in questo calvario molti genitori e non troverebbero altra collocazione più ragionevole se non proprio nel perdurante e pervicace discredito di una figura genitoriale nei confronti dell’altra. Senza schierarsi a favore del padre o della madre ma solo a favore dei minori. Non lasciandosi dunque irretire dall’errore ideologico in cui, più o meno strumentalmente, crediamo si siano lasciati catturare sia l’Associazione che i Giudici con la loro sentenza. Per questo riteniamo che non sia il caso di volgere questo recente pronunciamento nell’alveo di una vittoria delle donne contro gli uomini perché si alimenterebbe una cultura sbagliata che non favorirebbe il diritto dei minori né la crescita della nostra Società. La questione femminile e le violenze di genere sono una grave piaga di questo tempo. Ma sventolare il vessillo di una vittoria contro le violenze degli uomini, rallegrandosi per la cancellazione di un imponente funzionamento intra psichico qual è l’Alienazione Parentale non può rappresentare una conclusione definitiva. Un tale e sconvolgente condizionamento che genera un sentimento di esclusione nelle coscienze più giovani, condannando tante persone e soprattutto bambini ad angosce infinite, non può considerarsi un traguardo per una società civile! Determinazione tra l’altro maturata in un Aula di tribunale che di fatto delegittima il valore di studi scientifici, ma soprattutto annichilisce i tanti drammi che alla PAS si accompagnano. La questione meriterebbe ben altri approfondimenti partendo per esempio dallo studio dei casi che accompagnano molte vicende processuali che si scontrano con vicende di questo tipo. Un altro aspetto riguarda l’enunciato teorico e terminologico della PAS che occorrerebbe affrancare definitivamente dall’assunto espresso dalla parola “Sindrome” che non consente di fatto il netto riconoscimento scientifico che invece assumerebbe (al di là di mere generalizzazioni linguistiche) se l’Alienazione Parentale fosse riconosciuta come vero e proprio fenomeno psicologico. In tal senso le evidenze riportate sul DSM 4 e 5 andrebbero altresì rafforzate con studi che ne consolidassero le evidenze scientifiche, anche supportate appunto da un attento e ampio studio dei casi. Sarebbe opportuno che la comunità scientifica riuscisse, in occasione della prossima pubblicazione (?) del DSM 6, a coinvolgere ai vari livelli tutti i soggetti in grado di fornire approfondimenti incontrovertibili circa la validità dell’assunto scientifico rappresentato dalla PAS.
In tal senso il definitivo riconoscimento del Disturbo da alienazione affettiva / affective alienation disorder) consentirà una più attenta valutazione dei casi ed un più efficace sostegno per quei bambini che ne sono coinvolti.
Ma sarà un lungo confronto in seno ad una comunità scientifica che, anche alla luce di questa sentenza, sarà ancora più divisa; una parte rimarrà a favore di un suo pieno riconoscimento e l’altra ancor più convinta a disconoscerla definitivamente. In mezzo i tanti casi umani che hanno vissuto e vivono le gravi incertezze e conseguenze causate dalla dimensione “clinica” della negazione e delegittimazione. Aspetti che diverranno rilevanti nella vita futura dei minori soprattutto, e dell’adulto colpito, generando l’interruzione forzata dei rapporti familiari e affettivo-relazionali. E così quei giovani spesso bambini, per un tempo infinito rimarranno succubi di una realtà distorta, costretti inconsapevolmente a vivere in una bolla in cui non sarebbero mai dovuti entrare. Mentre l’adulto anch’egli soggiogato, rimarrà irretito da quell’obbligo di rincorrere i tanti ricordi svaniti di un passato trascorso, senza essere stato vissuto! Un bel danno per questa società già particolarmente avvilita dalle tante angosce e miserie che la sovrastano.

Lascia un commento